FAQ

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    Che cos'è e a che cosa serve il Fondo Morosità Incolpevole - FIMI?

    Trattasi di un Fondo Nazionale istituito dall’articolo 6, comma 5 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n.102, poi convertito nella legge 124/2013. Il Ministero non distribuisce direttamente i fondi ai cittadini nelle condizioni di poterli richiedere, ma ripartisce le risorse alle Regioni che, a loro volta, le ripartiscono ai comuni che ne fanno richiesta. Nasce per sostenere chi ha perso la casa per morosità incolpevole, promuovendo la sottoscrizione di nuovi contratti a canone concordato. L’inquilino moroso deve essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida, e risiedere nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno 1 anno. I contributi previsti sono destinati a ripianare in toto o in parte la morosità pregressa e possono anche coprire il deposito cauzionale del nuovo contratto. L’importo massimo di contributo concedibile non può superare gli 8.000 euro. Per richiedere l’attuazione di questo fondo  occorre rivolgersi all’ASLO del proprio comune. Per ulteriori informazioni e dettagli visita il sito www.regione.piemonte.it/edilizia/fondoMorosita.htm

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    Che differenza c’è tra morosità colpevole e incolpevole?

    Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a causa della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare (definita secondo l’art.2 del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 14 maggio 2014). La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute ad una delle seguenti  cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali  o  sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;  cassa  integrazione ordinaria  o  straordinaria  che  limiti  notevolmente  la  capacità reddituale; mancato rinnovo  di  contratti  a  termine  o  di  lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali  o  di  imprese registrate, derivanti da cause di forza  maggiore  o  da  perdita  di avviamento  in  misura  consistente;  malattia  grave,  infortunio  o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato  o a consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo  medesimo o la necessità  dell’impiego  di  parte  notevole  del  reddito  per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali. Tutti gli altri  casi rientrano nella morosità colpevole.

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    Che cosa sono le ASLO?

    Le ASLO- Agenzie sociali per la locazione sono sportelli comunali ai quali è affidato il compito di favorire la mobilità abitativa mettendo in contatto proprietari privati di alloggi e famiglie vulnerabili, promuovendo, attraverso un sistema di incentivi, la sottoscrizione di contratti concordati ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 a canoni inferiori a quelli praticati sul libero mercato.  Sono attive presso i Comuni ad alta tensione abitativa e Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

    I beneficiari sono tutti i cittadini di nazionalità italiana, di un paese dell’Unione Europea, o  cittadini non appartenenti all’U.E.  in possesso di un regolare titolo di soggiorno. Essi devono essere residenti o avere attività lavorativa da almeno un anno nel Comune sede di Agenzia o nei Comuni appartenenti alla medesima rete di Agenzie.

    Le ASLO, compatibilmente con le risorse economiche disponibili,  aiutano i cittadini interessati a sottoscrivere un nuovo contratto di locazione a canone concordato e erogano un contributo  sia per proprietari sia per gli inquilini. Per i proprietari da un minimo di € 1.500,00 ad un massimo di € 3.000,00 in relazione alla durata del contratto e fondo di garanzia (a discrezione del Comune), per gli inquilini da quattro ad otto mensilità del canone in relazione alla fascia ISEE di appartenenza.

    Confronta sito www.regione.piemonte.it/edilizia/ageLocazione.htm

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